ASNU – Associazione Scienze Naturali Unina
STATUTO
TITOLO I – DENOMINAZIONE – SEDE
ART. 1
Denominazione e Sede
È costituita con sede in Napoli una associazione studentesca culturale che assume la denominazione di “ASNU – Associazione Scienze Naturali Unina”, con sede in Via Cupa Nuova Cintia, 21, 80126 Napoli NA (Università degli Studi in Napoli “Federico II” – Campus di Monte Sant’Angelo – Dipartimento di Biologia)
ART. 2
Statuto
L’associazione è disciplinata dal presente statuto nonché dalle Leggi Statali e Regionali, e, in particolare, dal D.lgs. n°460/97 e dai principi generali dell’ordinamento giuridico.
L’organizzazione e l’attività dell’associazione sono disciplinate, in armonia col presente statuto, dal Regolamento interno, emanato dal Consiglio Direttivo.
II presente statuto è modificato con delibera dell’Assemblea adottata con la presenza di almeno due terzi dei componenti in prima convocazione e della metà più uno (50% +1) in seconda convocazione e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
TITOLO II – FINALITÁ DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 3
Scopi sociali
L’associazione non ha fini di lucro, è apartitica e apolitica. Persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale con l’obiettivo di:
a. Partecipare al miglioramento del Corso di Laurea in “Scienze per la Natura e l’Ambiente” e “Scienze Naturali” dell’Università Federico II di Napoli.
b. Essere punto di riferimento per lo studente durante tutto il percorso di studi.
c. Attuare eventi di divulgazione e sensibilizzazione su tematiche naturali e ambientali.
d. Ampliare le possibilità offerte dall’università di acquisire conoscenze ed esperienze promuovendo:
1. la realizzazione di escursioni ed attività sul campo, al fine di prendere contatto con gli ecosistemi ed imparare concretamente a muoversi al loro interno.
2. la realizzazione di corsi, seminari, laboratori e quant’altro sia di ausilio allo studio.
3. le relazioni con i docenti e con gli istituti e con gli organi universitari.
4. lo scambio con i professionisti, le aziende, gli enti, gli organismi e le organizzazioni che operano nei settori di interesse.
e. Favorire l’incontro e la collaborazione tra studenti di scienze naturali di differenti università nazionali e internazionali, compresa la compartecipazione con qualsiasi ente o associazione che condivida le motivazioni e le finalità espresse in questo documento.
f. Valorizzare e preservare il patrimonio naturalistico del territorio nazionale e internazionale tutelandone la biodiversità.
g. Promuovere la figura del naturalista nella promozione di un’adeguata cultura di sviluppo e gestione sostenibile delle risorse naturali e non, attraverso l’informazione e il supporto tecnico ed operativo alla realizzazione di progetti.
h. Incentivare la collaborazione degli studenti con il complesso museale dell’Università.
i. Attività ricreative: teatro ed intrattenimenti musicali, feste, pranzi sociali ed altro;
L’associazione, inoltre, nella sua attività interna ed esterna si ispira ai principi di democraticità, trasparenza e partecipazione e mantiene piena indipendenza ed autonomia rispetto ad ogni altra organizzazione.
TITOLO III – SOCI
ART. 4
Criteri di ammissione ed esclusione dei soci
all’associazione possono aderire tutti coloro (persone fisiche e giuridiche) che condividano gli scopi sociali e che, nei limiti delle loro possibilità, si impegnino a prestare la loro attività volontaria per favorirne la loro realizzazione.
Gli associati dell’Ass. ASNU si distinguono in:
• soci ordinari
• soci onorari
• I soci ordinari: sono tutti gli studenti iscritti all’Università Federico II, che condividano gli scopi dell’Associazione e che manifestino per iscritto la volontà di aderire all’associazione. I soci ordinari hanno diritto di voto e possono essere eletti alle cariche sociali (se maggiorenni).
• I soci onorari: sono le persone o gli enti che, in virtù del loro particolare contributo, vengono dichiarati tali dall’assemblea. I soci onorari non hanno diritto di voto e non possono essere eletti alle cariche sociali.
Le domande di ammissione, rivolte al consiglio direttivo e contenenti la dichiarazione di condivisione delle finalità dell’associazione, sono esaminate ed accolte dagli organi competenti, secondo le modalità contemplate nel seguente statuto.
L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
La qualifica di socio si perde per:
• dimissioni volontarie;
• iscrizione a diversa associazione universitaria;
• esclusione deliberata dagli organi competenti a causa di comportamento in palese contrasto con gli scopi sociali e con le regole dell’associazione
I Soci espulsi possono fare ricorso per essere riammessi; tale ricorso sarà valutato dalla prima assemblea ordinaria utile, la quale deciderà in merito a maggioranza dei presenti e tale decisione sarà inappellabile.
ART. 5
Diritti e Doveri dei soci
I diritti degli associati sono:
• partecipare alle assemblee;
• concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
• essere informati ed accedere ai documenti e agli atti dell’associazione;
• usufruire di tutti i servizi dell’associazione;
• dare le dimissioni in qualsiasi momento;
I doveri degli associati sono:
• osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
• contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi sociali con la propria attività prestata in modo personale, spontaneo, gratuito, non retribuita neppure direttamente dal terzo beneficiario, secondo gli indirizzi degli organi direttivi.
TITOLO IV – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 6
Gli organi sociali
Gli organi dell’organizzazione sono:
• l’assemblea dei soci.
• il consiglio direttivo.
• il presidente.
ART. 7
Assemblea dei soci
L’assemblea è composta da tutti gli associati ed è l’organo sovrano.
È presieduta dal Presidente del consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
L’assemblea ordinaria è convocata dal presidente del consiglio direttivo, a seguito della delibera dello stesso, almeno una volta l’anno entro il 28 febbraio per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.
La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, affissa nella sede sociale almeno 7 giorni prima della riunione e/o pubblicata in modo digitale sui canali ufficiali dell’associazione. Contenente: l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora sia in prima che in seconda convocazione con l’ordine del giorno.
L’assemblea straordinaria deve essere convocata ogni qualvolta lo richieda almeno 1/3 degli associati con domanda motivata e firmata.
In tal caso l’avviso di convocazione deve essere noto entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta e l’assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
L’assemblea può riunirsi anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Campania.
All’assemblea dei soci compete:
• l’approvazione degli indirizzi generali e del programma delle attività proposte al consiglio direttivo;
• l’approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo;
• l’elezione dei componenti del consiglio direttivo;
• la modifica dello statuto e dell’atto costitutivo;
• l’approvazione del regolamento;
• la determinazione della quota associativa o di altri eventuali contributi a carico dei soci;
• ogni determinazione circa la destinazione degli eventuali disavanzi di gestione;
• lo scioglimento e la determinazione dell’associazione e la devoluzione del patrimonio della stessa, anche nella ipotesi di estinzione dell’associazione;
• la revoca motivata del Presidente e degli altri componenti del consiglio direttivo, revoca che può essere decisa anche dal consiglio direttivo con maggioranza dei 2/3.
L’assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti; in seconda convocazione qualunque sia il numero di soci presenti.
In ambedue i casi l’assemblea delibera a maggioranza dei presenti.
Ogni associato ha diritto ad un voto.
È ammesso il rilascio di delega scritta ad altro associato; ciascun associato non può avere più di una delega.
Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell’associazione, in visione a tutti i soci con richiesta scritta.
ART. 8
Consiglio direttivo
Il consiglio direttivo è costituito da 14 membri eletti dall’assemblea che restano in carica per un anno.
I componenti possono essere rieletti e decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.
Alle riunioni possono essere invitati esperti con solo voto consultivo sull’argomento di loro pertinenza.
In caso di cessazione o dimissioni di uno dei suoi componenti il consiglio direttivo provvede alla sostituzione, sottoposta alla ratifica dell’assemblea nella sua prima riunione successiva alla sostituzione, qualora non vi fosse la possibilità di far scorrere la graduatoria dell’elezione.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente, quando quest’ultimo sia impossibilitato a svolgere le sue funzioni.
Il Tesoriere gestisce la cassa sociale e provvede alle operazioni finanziarie.
Il segretario, verbalizza le riunioni del consiglio direttivo, inoltre è responsabili della custodia e conservazione dei verbali e dei libri sociali.
I consiglieri, in numero massimo pari a 10, coadiuvano il presidente e il consiglio direttivo nello svolgimento del loro mandato e curano la tenuta del libro degli associati.
Il tesoriere è responsabile della custodia e conservazione dei bilanci e della documentazione contabile dell’associazione.
Il consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o quando lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti e, in ogni caso, non meno di due volte l’anno per deliberare gli atti della vita associativa.
Ai fini della validità della riunione occorre la presenza della maggioranza dei membri del consiglio.
Il consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.
Il consiglio realizza gli obiettivi programmatici individuati dall’assemblea.
Al consiglio direttivo compete, inoltre, ogni determinazione in ordine all’organizzazione dell’associazione, la costituzione di commissioni, lo svolgimento, su delega, dei compiti del presidente, l’acquisizione di collaborazioni e consulenze, la redazione del bilancio preventivo e consuntivo, l’ammissione, la sospensione e l’esclusione dei soci.
In generale al consiglio sono riconosciuti i più ampi poteri per quanto concerne la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione.
ART. 9
Il Presidente
Il presidente del consiglio direttivo é anche presidente dell’associazione.
È eletto dal consiglio direttivo a maggioranza dei voti.
Il presidente dura in carica un anno ed é rieleggibile.
Il presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione nei confronti di terzi ed in giudizio.
Al presidente compete l’amministrazione dell’associazione, sulla base degli indirizzi deliberati dall’assemblea e dal consiglio direttivo, a cui riferisce sull’attività svolta.
È autorizzato ad eseguire incassi e accettazioni di donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da pubbliche amministrazioni, enti o privati, ed ha la facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti l’associazione.
Può essere revocato con deliberazione dell’assemblea dei soci, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei soci.
Come da art.3 dello statuto, l’associazione è un organo apartitico. In merito a ciò chiunque decida di ricoprire la carica Presidente non potrà – contemporaneamente – ricoprire anche cariche di figura istituzionale (rappresentante degli studenti, membro di partiti politici governativi, membro di istituzioni governative e/o studentesche).
TITOLO V – IL PATRIMONIO E LE RISORSE ECONOMICHE
ART. 10
Il patrimonio e le risorse economiche
Il patrimonio dell’associazione è costituito da:
• contributi dei privati.
• contributi dello stato, di enti o istituzioni pubbliche.
• contributi di organismi internazionali.
• donazioni e lasciti testamentari.
• rimborsi derivanti da attività convenzionate.
• entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
• beni mobili e immobili che sono o diverranno di proprietà dell’associazione.
• eventuali fondi costituiti con le eccedenze di bilancio.
• ogni altro tipo di entrata.
ART. 11
Erogazioni, donazioni e lasciti
Sulla utilizzazione delle erogazioni liberali, delle donazioni, dei lasciti testamentari e dei legati, delibera l’assemblea, in armonia con le finalità dell’associazione.
ART. 12
Bilanci
Il bilancio consuntivo è annuale e riflette l’esercizio sociale che va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Lo stesso è presupposto dal consiglio direttivo e presentato all’assemblea dei soci, che lo approva a maggioranza entro e non oltre il 30 giugno dell’anno successivo.
L’eventuale attivo viene imputato al fondo sociale.
Il bilancio preventivo è approvato con le stesse modalità di cui al precedente comma, entro e non oltre il 28 febbraio dell’anno a cui si riferisce.
I bilanci devono restare depositati presso la sede sociale per i quindici giorni precedenti l’assemblea nella quale sarà approvato, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivati interessi di consultazione.
Il bilancio consuntivo, con la relazione allegata, deve essere comunicata al collegio dei revisori almeno 15 giorni prima della data fissata per l’esame e l’approvazione da parte dell’assemblea.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
ART. 13
Assicurazione
L’associazione, previa delibera del consiglio direttivo, deve assicurarsi per i danni derivati agli associati o ai terzi in occasione delle attività dell’associazione stessa (articolo 4 L 266/91 e D.M. 14/02/92).
ART. 14
Scioglimento
In caso di scioglimento, per qualunque causa, l’associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni di volontariato operanti in analogo settore come previsto dall’articolo 5 comma 4 della l. 266/91.
lo scioglimento é deliberato a maggioranza dai due terzi dei componenti dell’assemblea sia in prima che in seconda convocazione.
ART. 15
Controversie dei soci
In caso di esclusione e di qualsiasi controversia con l’associazione, il socio potrà ricorrere all’assemblea e, in caso di mancato accoglimento del ricorso, alla magistratura competente.
ART. 16
Responsabilità patrimoniale
L’associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l’inosservanza delle convenzioni o dei contratti stipulati, salve le disposizioni di legge e del codice civile in materia di associazioni non riconosciute e di responsabilità patrimoniale degli associati.
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI
ART. 17
Disposizioni finali
Per quanto non previsto o non diversamente disposto dal presente statuto si fa riferimento alle leggi statali e regionali vigenti in tema di associazioni e di enti commerciali e ai principi generali dell’ordinamento giuridico.